Indicazioni in merito alla certificazione urbanistica di aree classificabili in zona A) e B) ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 2/e del 14 febbraio 2020 ai solo fini ed effetti della perimetrazione dell’ambito di applicazione del c.d. ''Bonus facciate'' delineato al comma 219 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 e smi.Indicazioni in merito alla certificazione urbanistica di aree classificabili in zona A) e B) ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 2/e del 14 febbraio 2020 ai solo fini ed effetti della perimetrazione dell’ambito di applicazione del c.d. ''Bonus facciate'' delineato al comma 219 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 e smi.
 
 
Con riferimento a quanto sopra riportato e per il solo fine di una miglior gestione delle relative pratiche di riferimento, si comunica che l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un apposito modello utile alla resa della certificazione urbanistica richiesta per la fruizione del recupero fiscale indicato in oggetto.
 
In attesa di specificazioni normative di diverso senso, le aree comprendenti fabbricati previste attualmente dal Vigente PGT che rientrano nel perimetro applicativo della circolare, sono senza necessità di specifica verifica quelle attualmente classificate come:
  • Zone A - Nuclei di Antica Formazione (NAF)
  • Zone B1 - Ambiti residenziali consolidati intensivi
  • Zone B2 - Ambiti residenziali consolidati estensivi
 
Con riferimento alle aree B3 e B4 identificate dal predetto strumento urbanistico ai fini della loro collocazione fra le zone incluse nel suddetto perimetro applicativo, occorrerà invece dare dimostrazione, mediante relazione tecnica certificata da parte di tecnico abilitato da allegare all’istanza, che le stesse siano parzialmente edificate secondo l’art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ossia che ricadano in zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
 
Si specifica infine che la certificazione che verrà resa dall'Ufficio Tecnico comunale (entro 30 giorni dalla richiesta avanzata al protocollo) non sarà assimilabile in alcun modo a qualsiasi atto di legittimazione edilizia alla realizzazione dell’intervento, né equivarrà al valore di certificazione di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
 
 
Scarica il modello per la richiesta di attestazione certificazione urbanistica per ''Bonus facciate'' - detrazioni fiscali 2020 (formato pdf)

 

Per maggiori informazioni:
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
tel. 035 981107 - int. 2
fax 035 981762
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